10 motivi per aderire ad Agorà Digitale
10 fronti su cui entrare in azione
Statuto
-
PARTE PRIMA: GENERALITÀ.
-
Art. 1 - Costituzione e denominazione.
-
1.1 - E’ costituita l’associazione denominata " Agorà Digitale".
-
Art. 2 - Sede.
-
2.1 - L'Associazione ha sede in Roma, Via di Torre Argentina n. 76.
-
Art. 3 - Durata e carattere dell'associazione.
-
3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e a mente del successivo art. 21.
-
3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
-
Art. 4 - Scopo dell'associazione.
-
4.1 - L’Associazione si propone di difendere le libertà digitali, di promuovere una democrazia disintermediata in ogni parte della società e sviluppare una comunicazione in rete che sappia coinvolgere ed informare.
-
Art. 5 - Strumenti.
-
5.1 - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
-
5.2 - Nei limiti dei propri scopi non di lucro, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio dell’Assemblea, siano utili al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
-
Art. 6 - Soci.
-
6.1 - Sono soci dell'Associazione coloro che, previo versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere, dichiarino di accettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento e si obblighino a rispettarne le norme.
-
6.2 - I soci hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
-
6.3 - L’Assemblea dei Soci può nominare soci onorari o benemeriti le persone o istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico, o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.
-
6.4 - La qualifica di socio può venire meno per recesso a norma dell'art. 24 C.C..
-
6.5 - La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
-
Art. 7 - Patrimonio e bilanci.
-
7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
-
a) dalle quote di iscrizione annuale versate dai soci;
-
b) da donazioni, eredità e legati;
-
c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
-
d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente;
-
e) da ogni altra entrata.
-
7.2 - L'Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
-
7.3 - L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
-
7.4 - Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo redige per l’Assemblea ordinaria dei soci il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché una relazione presuntiva per l'anno in corso.
-
7.5 - L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
-
PARTE SECONDA: ORDINAMENTO.
-
Art. 8 - Organi.
-
8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:
-
1) l'Assemblea dei Soci;
-
2) il Consiglio Direttivo;
-
3) il Segretario;
-
4) il Tesoriere;
-
5) la Presidenza.
-
.
-
CAPO I: L’ASSEMBLEA DEI SOCI.
-
Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea.
-
9.1 - Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione hanno diritto di partecipare e di votare i soci, attraverso procedure che devono potersi svolgere anche con modalità telematiche.
-
9.2 - L'Assemblea è presieduta dal Segretario, ed in sua assenza dal Tesoriere, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
-
Art. 10 - Competenze dell'Assemblea.
-
10.1 - È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
-
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Presidente o i Presidenti e il Tesoriere dell'Associazione;
-
c) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del programma di attività;
-
d) deliberare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di eredità e il conseguimento di legati.
-
10.2 - È di competenza dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria:
-
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
-
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
-
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea.
-
11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, per l’approvazione della mozione generale e per l’elezione delle cariche e degli organi sociali.
-
11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
-
a) per decisione del Segretario, d’intesa con il Tesoriere;
-
b) per decisione del Consiglio Direttivo;
-
b) su richiesta motivata di un decimo dei soci, indirizzata al Segretario.
-
11.3 - Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Segretario o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni da inviarsi ai soci a mezzo invito per posta elettronica indirizzata ai soci al recapito risultante dal libro soci, che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.
-
11.4 - L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima.
-
Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea.
-
12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche telematica, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
-
12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.
-
12.3 - È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi esclusivamente ad altro socio.
-
Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea.
-
13.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
-
13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita ai sensi del precedente art. 12, sono prese a maggioranza di voti.
-
13.3 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, sono prese a norma dell'art. 21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art. 13.2.
-
13.4 Ciascun socio può candidarsi per essere eletto nel Consiglio Direttivo e/o alla carica di Segretario, di Tesoriere e di Presidente.
-
13.5 Ogni socio ha diritto a un voto per l’elezione a ciascuna delle cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere: per ogni carica è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età.
-
13.6 All’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo non partecipano coloro che sono già stati eletti alla carica di Presidente, Segretario e Tesoriere, poiché essi fanno parte del Consiglio di diritto; ogni partecipante all’assemblea ha diritto ad esprimere tre preferenze: sono eletti i nove candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità, sono eletti i più giovani di età.
-
13.7 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
-
CAPO II: IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE.
-
Art. 14 - Competenze del Segretario.
-
14.1 - Il Segretario rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, anche in giudizio, disponendo al riguardo del potere di firma anche sui conti correnti dell’Associazione. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.
-
14.2 - Il Segretario ha il compito, con l'ausilio del Tesoriere, di convocare l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni delle stesse.
-
14.3 - In caso di dimissioni o di impedimento grave le veci vengono assunte dal Tesoriere.
-
14.4 - Il Segretario dura in carica un anno, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.
-
CAPO III: IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE.
-
Art. 15 - Competenze del Tesoriere.
-
15.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.
-
15.2 - Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Segretario, mettere in atto tutte le deliberazioni dell’Assemblea per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.
-
15.3 - Il Tesoriere dura in carica un anno, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.
-
CAPO IV: LA PRESIDENZA.
-
Art. 16 - Competenze della Presidenza.
-
16.1 - La Presidenza, composta da uno o più Presidenti (nel numero massimo di tre), vigila sull’osservanza dello Statuto e presiede l’Assemblea dei soci.
-
16.2 - La Presidenza dura in carica un anno, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.
-
CAPO V: IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
-
Art. 17 - Composizione del Consiglio.
-
17.1 - Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri, che devono essere eletti fra i soci.
-
17.2 - Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.
-
17.3 - Fanno parte di diritto del Consiglio, oltre ai suddetti nove membri, il Segretario, il Tesoriere, e la Presidenza, nonché i parlamentari iscritti all'Associazione che accettino l'invito.
-
17.4 - Se vengono a mancare uno o più dei nove membri eletti del Consiglio, gli altri restano in carica fino all'assemblea successiva che provvede al rinnovo delle cariche sociali.
-
Art. 18 - Convocazione del Consiglio.
-
18.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica, sempre in unica convocazione, almeno due volte l’anno, e comunque ogni qual volta il Segretario lo ritenga necessario o quando allo stesso Segretario ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti.
-
18.2 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario con e-mail contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e l’eventuale luogo fisico della riunione, da inviare ai membri del Consiglio con preavviso di almeno tre giorni.
-
Art. 19 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
-
19.1 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Segretario o, in sua assenza, dal Tesoriere.
-
19.2 - Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino.
-
Art. 20 - Competenze del Consiglio.
-
20.1 - Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:
- deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio ed il programma dell'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ogni atto necessario ed opportuno per le assemblee straordinarie;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- determinare annualmente l’ammontare della quota associativa;
- stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell’attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
- istituire, se lo riterrà necessario, e all’occorrenza modificare, il Regolamento dell’Associazione;
- deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'assemblea a norma di statuto o di legge.
-
20.2 - Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.
-
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI.
-
Art. 21 - Scioglimento.
-
21.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt. 11 e 12.
-
21.2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:
-
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
-
b) delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altri enti o associazioni che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione di analoghi obiettivi, o a fini di pubblica utilità.
-
Art. 22 - Rinvio.
-
22.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di enti non commerciali.
var windowopen_ = window.open; window.open = function (a,b,c) { if (document.getElementById('canvas_frame') && document.getElementById('canvas_frame').contentDocument && document.getElementById('canvas_frame').contentDocument.body && document.getElementById('canvas_frame').contentDocument.body.getAttribute('firegpg') != null &&document.getElementById('canvas_frame').contentDocument.body.getAttribute('firegpg').indexOf('#FIREGPGCAPTURE') != -1) { document.getElementById('canvas_frame').contentDocument.body.setAttribute('firegpg',a); return new Window(); } else { return windowopen_(a,b,c); }};

