Il testo del comma 29 e i relativi emendamenti
Il comma 29:
29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»; e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente: «Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Emendamenti
Questi sono gli emendamenti che disinnescano il potenziale censorio della norma:
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: giornali quotidiani e i periodici diffusi per via telematica, registrati ai sensi dell'articolo 5. 1. 966. Perina, Della Vedova, Rao.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e con le seguenti: giornali quotidiani e i. Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: siti informatici, ivi compresi i. 1. 909. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5. 1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5. 1. 911. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5. 1. 948. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5. 1. 369. Di Pietro, Palomba.
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5. 1. 912. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Questi, invece, sono gli emendamenti che vanno nella giusta direzione ma non sono ancora sufficienti:
Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un link appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l'ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni. Con deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono.» 1. 976. Contento.
Al comma 29, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;
lettera d): sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma; sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet; dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) il sesto comma è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica». 1. 950. Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi.
Al comma 29, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) il sesto comma è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 5.000 per i contenuti pubblicati sulla rete informatica da parte di redazione di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del tribunale. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale, ovvero per i contenuti che non sono stati rimossi dal relativo provider di servizi Internet (ISP), la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500. Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l'istanza di oscuramento, l'utente che l'ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500». 1. 982. Vaccaro.




